LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Borghi trasporti spedizioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier, 36 (o 26) presso l'avv. Carlo D'Angelantonio che unitamente all'avv. Cesare Augusto Carnazzi la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Paparella Vito, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63, presso l'avv. Mario Contaldi che unitamente all'avv. Pier Luigi Etteri lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano in data 14 gennaio 1987 dep. il 25 marzo 1987 (r.g. n. 218/1986), udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 1 marzo 1989 - la relazione della causa svolta dal presidente rel. dott. Buccarelli; Udito l'avv. D'Angelantonio; Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Martinelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ricorso al pretore (del lavoro) di Milano, in data 25 settembre 1984, Paparella Vito, invalido civile, avviato (obbligatoriamente) al lavoro ex legge n. 482/1968 dall'ufficio di collocamento di Milano presso la S.p.a. Borghi trasporti spedizioni, ma da questa non assunto, chiedeva che venisse dichiarato "costituito" il rapporto di lavoro a norma dell'art. 2932 del c.c. e che la societa' Borghi, convenuta in giudizio, venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, pari alle retribuzioni dovute e non percepite dalla data dell'avviamento sino alla pronuncia della sentenza. Costituitasi in giudizio, la societa' convenuta, contestando la fondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto, opponendo in particolare che non poteva trovare applicazione - nel caso concreto - la disciplina sulle assunzioni obbligatorie data la natura "psichica" della minorazione da cui era affetto il lavoratore avviato; che non era possibile comunque l'inserimento di questo nella struttura aziendale dell'impresa; infine che non era applicabile la disposizione di cui all'art. 2932 del c.c. Dopo avere trattato la causa (ispezione dei luoghi e c.t.u.) l'adito pretore accoglieva la domanda con sentenza in data 15 maggio 1985 che, appellata dalla societa' soccombente, veniva poi confermata dal tribunale di Milano con sentenza in data 14 gennaio-25 marzo 1987. Osservava in motivazione il tribunale che il Paparella, anche se affetto da "epilessia, insufficienza intellettiva, disturbi del comportamento", non poteva essere considerato, alla stregua degli accertamenti tecnici espletati, un invalido "psichico" vero e proprio, e come tale escluso dai benefici del "collocamento obbligatorio", secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia. Per guisa che illegittimo si era rivelato il rifiuto alla assunzione esternato dal datore di lavoro, tanto piu' che era risultato possibile, dall'istruttoria espletata, il proficuo ed utile inserimento dell'invalido nell'assetto occupazionale dell'azienda, nell'esercizio di mansioni collaterali ed accessorie, quali le pulizie dei cortili, dei locali mensa e dei servizi igienici, l'opera di lavaggio ed il piccolo "facchinaggio". Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la societa' soccombente e deduce quattro diversi motivi di annullamento, variamente articolati, successivamente illustrati con memoria. Resiste con controricorso Paparella Vito, regolarmente costituito. RITENUTO IN DIRITTO Con il primo motivo del ricorso, denunziata violazione dell'art. 5 della legge n. 482/1968 (art. 360, n. 3, del c.p.c.), si duole la societa' ricorrente della sentenza impugnata per avere il tribunale, nel confermare la sentenza appellata del pretore di Milano (di accoglimento della domanda del lavoratore avviato e non assunto) ritenuto legittimo l'avviamento, nel caso concreto disposto, senza considerare pero' che gli invalidi affetti da minorazione "psichica" (nella cui categoria rientrava indiscutibilmente il Paparella, affetto da malattie mentali, cosi' come era risultato in base agli accertamenti tecnici espletati) sono esclusi, alla stregua del dato letterale della legge sulle assunzioni obbligatorie ed alla luce della sua ratio, dall'ambito di applicazione di tale disciplina. Con il secondo motivo, denunziata violazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 (art. 360, n. 3, del c.p.c.), e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione di quest'ultima (art. 360, n. 5, del c.p.c.), si duole ulteriormente la societa' ricorrente della sentenza impugnata per non avere il tribunale considerato che nei riguardi degli invalidi ed "irregolari psichici" sono applicabili (soltanto) i benefici di cui alla legge citata (legge n. 118/1971) e non anche quelli del collocamento obbligatorio, previsti (legge n. 482/1968) nei riguardi (soltanto) degli invalidi affetti da minorazione "fisica", a nulla rilevando la (impossibile, sul piano scientifico) distinzione tra minorazione psichica e minorazione di origine e derivazione "mista" (fisico-psichica), data la ratio della esclusione di tali minorati in base agli "effetti" e non gia' in base alle cause (o alle origini) dell'infermita' di natura "psichica". Con il terzo motivo, denunziata "errata" e falsa applicazione dell'art. 2932 del c.c., in relazione alla legge n. 482/1968 ( ex art. 360, n. 3, del c.p.c.), si duole la ricorrente che il tribunale, nel confermare acriticamente la sentenza del pretore, abbia ritenuto (inammissibilmente) applicabile, in materia di assunzioni obbligatorie, la possibilita' di una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 del c.c. pur mancando in fatto la sussistenza del contenuto dell'accordo che, dopo l'avviamento, le parti avrebbero dovuto inserire nell'oggetto del contratto di lavoro. Con il quarto (ed ultimo) motivo del ricorso, denunziato il vizio di motivazione, si duole infine la societa' ricorrente della sentenza impugnata per avere il tribunale, nel confermare la sentenza del pretore, ritenuto (contraddittoriamente) possibile l'inserimento del lavoratore protetto nell'ambiente di lavoro dell'azienda, previa assegnazione di mansioni meramente manuali (di pulizia), mentre il pretore aveva ritenuto compatibili solo mansioni "impiegatizie"; senza considerare che, in ogni caso, il Paparella aveva necessita' di continua assistenza e di controllo costante a causa della natura e del grado della sua minorazione "psichica". Costituitosi regolarmente in giudizio, il lavoratore resistente oppone - fra l'altro - (v. controricorso) in ordine ai motivi di annullamento ex adverso dedotti, che anche gli invalidi "psichici" rientrano nel "sistema" del collocamento obbligatorio; e che una loro eventuale esclusione comporterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli invalidi civili affetti da minorazione "fisica" anche alla luce delle argomentazioni e dei principi in materia enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52/1985; non solo, ma anche in relazione ai soggetti appartenenti alla categoria degli invalidi di guerra o per ragioni di lavoro o di servizio rispetto ai quali il "sistema" (integrato dalle leggi speciali che discipinanano tali ultime particolari categorie di invalidi) prevede il loro "collocamento obbligatorio" anche se affetti da minorazione psichica. Con conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La questione (rilevante nel presente giudizio) non e' manifestamente infondata.